Il Piano Nazionale delle Ispezioni (di seguito Piano) è stato redatto in attuazione del novellato articolo 50 del Regolamento 1013/2006 e concorre, insieme ai Piani di ispezione redatti negli altri Stati membri, ad armonizzare a livello europeo le modalità con cui vengono garantite le ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
L’obiettivo finale del Piano nazionale Ispezioni (Capitolo 2) è quello di garantire, attraverso l’individuazione di elementi conoscitivi comuni, nonché la definizione di procedure condivise ed il coordinamento tra i soggetti coinvolti, un’applicazione uniforme ed efficace a livello nazionale e, più in generale, a livello comunitario delle disposizioni previste dal Regolamento in materia di ispezioni, al fine di impedire i traffici illeciti di rifiuti.
Nel Capitolo 3 del Piano sono riportati tutti i soggetti istituzionali coinvolti, a partire dal Ministero Ambiente, che redige ed adotta il Piano e provvede al suo riesame almeno una volta ogni tre anni e coordina le attività degli OC (organi di controllo) e della AC (autorità di controllo).
Il Capitolo 4 del Piano predispone il Sistema informatico di raccolta dati costituito a livello nazionale un sistema informatico, a fini ispettivi, per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta, ai sensi del Capo I del Regolamento. Al Capitolo 5 si dettano alcuni criteri procedurali per le ispezioni, tenendo conto delle priorità risultanti dalla valutazione dei rischi e riportate nell’Allegato I al Piano. L’Allegato I al Piano costituisce il riferimento per determinare il numero delle ispezioni da effettuarsi (non inferiore al numero minimo ivi indicato) su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento con riferimento a contenuto, documentazione e imballaggi.
Il Piano detta poi al Capo 8 alcuni adempimenti periodici: la Redazione annuale del questionario redatto entro la fine dell’anno civile dalle AC e inviato al MATT;, sulla base di quello contenuto nell’Allegato IX del Regolamento, incluse le sezioni relative agli artt. 24 e 50, paragrafo 1, e relativa tabella 5, e all’art.50, paragrafo 2, limitatamente alle ispezioni diverse da quelle programmate ai sensi del presente Piano, condotte ad esempio dalle ARPA o da altri organismi di vigilanza non a competenza nazionale.
L’Allegato al Piano, sempre riportato nell’Allegato Unico del DM 22/12/2016 riporta i flussi di rifiuti prioritari in uscita ed in entrata dal territorio italiano: quelli risultanti da processi chimici inorganici e organici, rifiuti da processi termici o non ulteriormente specificati o da attività di costruzione e demolizione e quelli prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. Infine, spazio anche ai rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da Attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
Il Piano è adottato ai sensi dell’art.34 della Direttiva UE 2008/98/CE ma era atteso alla luce dell’evoluzione della normativa UE sui rifiuti: il Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti prevedeva all’art.50 (a seguito della modifica del Regolamento del Parlamento e del Consiglio CE n.660/2014, del 15/05/2014) la possibilità che le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni esigessero prove della legalità delle spedizioni di rifiuti, garantendo anche lo svolgimento sistematico di ispezioni sulle spedizioni. A tal fine, il Regolamento del Parlamento e del Consiglio CE n.660/2014 richiedeva agli Stati Membri di prepararsi all’applicazione delle misure di cui all’articolo 50 attraverso l’adozione di specifici piani di ispezione nazionali da adottarsi entro il 1 gennaio 2017 e fondati su una specifica valutazione del rischio e con una serie di elementi fondamentali: obiettivi, priorità, la zona geografica coperta, informazioni sulle ispezioni che si prevedeva eseguire, i compiti assegnati alle autorità coinvolte nelle ispezioni, gli accordi relativi alla cooperazione fra le autorità coinvolte nelle ispezioni e le informazioni sulla formazione degli ispettori nonché sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in questione.