Home Normativa Rimodulazione degli esempi illustrativi della nozione di imballaggio

Rimodulazione degli esempi illustrativi della nozione di imballaggio

Attuazione della direttiva 2013/2/Ue della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute:

Vista la direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la direttiva 2013/2/Ue della Commissione del 7 febbraio 2013 recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, l’articolo 264, comma 2-bis;

Acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuta la necessità di recepire la citata direttiva 2013/2/Ue provvedendo, a tal fine, a modificare l’allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo 1

1. Al punto 2) dell’allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi previsti ai punti i), ii) e iii) sono sostituiti dagli esempi illustrativi riportati all’allegato al presente decreto.

Articolo 2

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Esempi illustrativi per il criterio i).

Articoli considerati imballaggio.

  • Scatole per dolci.
  • Pellicola che ricopre le custodie di CD.
  • Buste a sacco per l’invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste).
  • Pizzi per torte venduti con le torte.
  • Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita.
  • Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.
  • Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili.
  • Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli).
  • Grucce per indumenti (vendute con un indumento).
  • Scatole di fiammiferi.
  • Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto).
  • Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l’uso.
  • Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori.
  • Articoli non considerati imballaggio.
  • Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.
  • Cassette di attrezzi.
  • Bustine da tè.
  • Rivestimenti di cera dei formaggi.
  • Budelli per salsicce.
  • Grucce per indumenti (vendute separatamente).
  • Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato.
  • Cartucce per stampanti.
  • Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette).
  • Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD).
  • Bustine solubili per detersivi.
  • Lumini per tombe (contenitori per candele).
  • Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile).

Esempi illustrativi per il criterio ii).

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita.

  • Sacchetti o borse di carta o di plastica.
  • Piatti e tazze monouso.
  • Pellicola retrattile.
  • Sacchetti per panini.
  • Fogli di alluminio.
  • Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie.
  • Articoli non considerati imballaggio.
  • Agitatori.
  • Posate monouso.
  • Carta da imballaggio (venduta separatamente).
  • Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote).
  • Pizzi per torte venduti senza le torte.

Esempi illustrativi per il criterio iii).

Articoli considerati imballaggio.

  • Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto.
  • Articoli considerati parti di imballaggio.
  • Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti.
  • Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio.
  • Graffette.
  • Fascette di plastica.
  • Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi.
  • Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe).

Articoli non considerati imballaggio.

  • Etichette di identificazione a radiofrequenza (Rifid).