Continua la campagna della Regione Toscana contro i materiali in plastica usa e getta
La Cina nel 2018 ha posto un divieto di importazione dei rifiuti plastici, mettendo in crisi il sistema mondiale di smaltimento di questo tipo di rifiuti, che, oggi, difficilmente trovano una collocazione sul mercato globale.
Come mette in evidenza Greenpeace nel suo report Le rotte globali, e italiane, dei rifiuti in plastica, “più del 90% di tutta la plastica prodotta a partire dagli anni Cinquanta non è stata mai riciclata e data la crescita esponenziale della produzione globale di materie plastiche negli ultimi decenni, l’introduzione del bando cinese renderà più difficile la gestione dei rifiuti in plastica”.
Ancora prima di prevedere interventi urgenti per ridurne la produzione, è necessario agire sulle scelte dei cittadini, sulle decisioni di consumo, su comportamenti. In questa direzione va la Regione Toscana, che ha deciso di approvare, alla fine di giugno del 2019, la legge regionale n. 37 (pubblicata sul BURT n. 31 del 28 giugno 2019) che contiene “Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente”.
Lo scopo è quello di limitare l’uso di plastica usa e getta, evitare l’abbandono e tutelare l’ambiente e la natura.
La legge, molto breve solo pochi articoli, prevede la restrizione dell’utilizzo della plastica monouso in
- manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, anche di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, dalla Regione, enti locali, enti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi
- parchi, aree protette, lidi e spiagge del demanio marittimo
Nel primo caso il divieto riguarda contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso.
Nel secondo caso, invece, è vietato l’utilizzo, ai fini della somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso.
Ne segue che l’unica differenza riscontrabile tra le due situazioni è determinata dall’uso di aste per palloncini.
I Comuni sono chiamati, con propri atti, a dare operatività al divieto e applicare le relative sanzioni, che prevedono, in caso di violazione del divieto, il pagamento di :
- una sanzione da 100 a 1.000 euro in parchi e aree protette
- sanzione da 1.032 a 3.098 euro, se il fatto non costituisce reato, nei lidi e nelle spiagge del demanio come previsto all’art 1164 comma 1 (Inosservanza di norme sui beni pubblici) del Codice della navigazione.
La legge regionale, al momento, non contempla sanzioni nel caso di inosservanza del divieto di uso di plastica monouso in manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, anche di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, dalla Regione, enti locali, enti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi, ma prevede una disciplina transitoria, tesa a rispettare quanto previsto dai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 37, ovvero il 29 giugno u.s.
Anche per i lidi e le spiagge del demanio marittimo nonché per i parchi e le aree protette è prevista una disciplina transitoria, infatti, il divieto si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino, che dovrà, comunque, essere compiuto entro il 31 dicembre 2019.
Per quanto riguarda, infine, i Comuni che già avevano adottato una disciplina giuridica simile, ad esempio con regolamenti o ordinanze, la legge della Regione Toscana prevede che rimangano in vita, rispettando quanto previsto dalla normativa transitoria sopra richiamata.
Leggi la LRT n. 37 del 2019