Le novità sono contenute nel paragrafo dedicato all’Ambiente ed in particolare riguardano:
- Sistemi autonomi alternativi per la gestione degli imballaggi (commi 121-122)
- Determinazione di criteri e modalità tecniche di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE)(comma 123)
- Raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (commi 124-125)
1. Sistemi autonomi alternativi per la gestione degli imballaggi (commi 121-122)
“E’ stata modificata la disciplina relativa al riconoscimento di sistemi autonomi alternativi all’adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) o ai c.d. consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio, dettata dall’art. 221, comma 5 del Codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). In particolare, si sospende l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI, a seguito del riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo, che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema. La normativa vigente prevede invece che l’obbligo continui a valere sino all’effettivo accertamento del funzionamento del “sistema autonomo”. Il CONAI viene inoltre escluso dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi affidando le relative competenze all’ISPRA.”
Determinazione di criteri e modalità tecniche di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE)(comma 123)
Viene previsto che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell’ambiente, avvenga anche in attesa della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea. Si modifica in particolare l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, concernente il trattamento adeguato dei RAEE, che prevede che la determinazione dei criteri e delle modalità tecniche di trattamento dei RAEE ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII del decreto legislativo medesimo, e le relative modalità di verifica, è demandata all’adozione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Centro di Coordinamento (CdC) e dell’ISPRA, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione.
Raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferro si (commi 124-125)
Si stabilisce che un decreto del Ministero dell’ambiente definisca, le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l’individuazione da parte dell’Albo nazionale dei gestori ambientali (disciplinato dall’art. 212 del Codice dell’ambiente) di modalità semplificate volte all’iscrizione degli esercenti per lo svolgimento di tali attività.
Il comunicato stampa della Camera con la sintesi del della legge al seguenlte link.