
di Rosa Bertuzzi – Studio Ambiente Rosa srl Consulenze Legali Ambientali
La Legge n. 191 del 13 Dicembre 2024 ha convertito il Decreto-Legge n. 153 del 17 Ottobre 2024 (denominato anche “D.L. Ambiente”), il cui testo è stato approvato prima dal Senato (in data 5 Dicembre) e successivamente dalla Camera (in data 10 Dicembre) ed è stato pubblicato in G.U. n. 294 del 16.12.2024, entrando ufficialmente in vigore il 17 Dicembre 2024. Con il presente contributo si cercherà di dare alcuni spunti di riflessione in merito alle novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico.
Questa legge apporta alcune modifiche all’interno del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico sull’Ambiente”) ed è così rubricata: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.
In linea generale, si tratta di un provvedimento che affronta tematiche ambientali fondamentali, le cui misure si prefiggono diversi obiettivi quali la promozione delle energie rinnovabili, la difesa/tutela del territorio e del suolo, rafforzare la tutela delle acque, l’attuazione delle bonifiche, contrastare il dissesto idrogeologico, la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale (in particolare quelli relativi alle valutazioni ambientali) e promuovere l’economia circolare.
Di seguito si riportano le finalità dell’originario D.L. n. 153/2024 consistenti nel:
- assicurare il rispetto delle scadenze per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano energia e clima;
- garantire certezza del quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, coniugando la sicurezza degli approvvigionamenti con la tutela ambientale;
- rendere più effettive la tutela del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico, con il rafforzamento dei poteri dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari, l’introduzione di un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi finanziati col fondo progettazione che non abbiano conseguito un determinato livello di progettualità, la programmazione e il monitoraggio degli interventi, che garantiscano l’interoperabilità tra le banche dati esistenti;
- prevenire i fenomeni siccitosi, attraverso il rafforzamento delle buone pratiche del riuso, con l’introduzione della definizione di “acque affinate”, che possono contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei;
- promuovere l’economia circolare, attraverso la previsione di una maggiore cura e manutenzione del paesaggio e verde pubblico, la semplificazione nell’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese, che consenta di trovare la figura professionale senza aggravi economici per le aziende, e il rafforzamento dell’Albo dei Gestori ambientali, che avrà più ampia rappresentanza delle categorie interessate;
- incentivare le operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova, anche prevedendo che il Sindaco, quale Commissario straordinario, adotti tempestivamente un piano di gestione che riduca il conferimento in discarica e promuova politiche di sostenibilità;
- consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di bonifica e riqualificazione dei siti orfani;
- istituire la struttura di supporto al Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Crotone – Cassano e Cerchiara;
- assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi in materia di difesa del suolo e di mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante il relativo censimento e monitoraggio;
- introdurre disposizioni per le amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica (SNPA, ISPRA, ISIN) e garantire le funzionalità del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Per comprendere al meglio le novità normative apportate dalla Legge n. 191/2024, si ritiene opportuno analizzarle singolarmente.
VIA veloce
In primo luogo, per quanto concerne la disciplina relativa alle “disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” (art. 1, L. 191/2024), la presente legge interviene a rendere maggiormente snella e veloce la procedura per il rilascio di valutazioni e autorizzazioni ambientali. Con tale disposizione si apportano modifiche alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, di seguito esposte.
In fase di trattazione di tali procedimenti, le commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC devono dare priorità a:
- progetti con valore economico superiore a 5 milioni di euro o con una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi;
- progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza, progetti dotati di un programma di interesse strategico nazionale di cui all’art. 13, D.L. 104/2023 (convertito in legge n. 136/2023);
- progetti diretti a investire nel sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con la previsione di un aumento occupazionale.
In relazione alla trattazione delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, attinenti ai progetti individuati con decreto del MASE (di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) che realizzano il PNIEC, la priorità è rivolta ai progetti che rispettano i seguenti criteri:
- affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
- contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
- rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.
Viene ampliato l’elenco dei progetti che godono di una posizione prioritaria (includendo i progetti volti a perseguire obiettivi di decarbonizzazione secondo il PNIEC), in particolare:
- i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l’incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;
- le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie;
- i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
- i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10 MW;
- gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
- i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
In relazione alla presentazione dell’istanza di VIA, da trasmettere all’Autorità competente, l’articolo 23, D.Lgs. 152/2006, elenca a tal fine i documenti necessari, tra i quali si aggiunge un’autodichiarazione relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente.
Coltivazione di idrocarburi
In secondo luogo, si interviene in materia di concessioni di coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale al fine di tutelare l’ambiente (art. 2, L. 191/2024) e bilanciare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti. In particolare, si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito, ad eccezione di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del suddetto provvedimento, ancorché non concluse alla medesima data. Si precisa, altresì, che le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto, o da conferire, proseguono per la durata di vita utile del giacimento.
L’amministrazione competente, nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l’area in concessione effettivamente funzionale all’attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.
Acque affinate
Altra novità introdotta, al fine di evitare problemi di coordinamento con la nuova disciplina europea del riutilizzo, è relativa alla creazione del concetto di “acque affinate” (art. 3, L. 191/2024, che apporta modifiche all’art. 74, D.Lgs. 152/2006, in particolare introducendo la lettera i-bis), le quali includono “oltre alle acque reflue urbane di cui all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 (…), le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottopose a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa dell’Unione Europea”.
Si prevede il rispetto di alcune prescrizioni in tema di qualità e monitoraggio per le acque reflue che subiscono ulteriori trattamenti per renderle confacenti alla definizione di acque affinate. Ciò determina la creazione di una nuova fonte di approvvigionamento idrico cui ricorrere in caso di stress idrico o di razionalizzazione dell’uso delle acque dai corpi idrici superficiali e sotterranee per diversi usi da quello irriguo, all’industriale, ambientale e civile.
Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
Si riconosce al legale rappresentante dell’impresa la possibilità di ricoprire il ruolo anche di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per tutte le categorie di iscrizione all’Albo gestori ambientali senza necessità di verifica di idoneità inziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno 3 anni consecutivi(art. 4, L. 191/2024).
Lo sfalcio è rifiuto
I residui derivanti da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato non sono più considerati un “sottoprodotto”, ma un “rifiuto urbano” proveniente da utenze non domestiche, così come previsto nell’Allegato L-quinquies del T.U.A.
Commissario Ponte Morandi
Sempre al fine di promuovere la sostenibilità e favorire l’economia circolare, si prevede in capo al Commissario straordinario, nominato in seguito alla caduta del Ponte Morandi, la possibilità di adottare un programma per eseguire le operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali, provenienti soprattutto dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara (art. 5, L. 191/2024), sentiti i pareri della Regione Liguria, dell’ASL e dell’ARPA.
Limite dei rifiuti in discarica
Relativamente ai valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica è stato modificato il D.Lgs. 36/2003 (art. 5-bis, L. 191/2024) prorogando i termini per l’ammissione di valori limite più elevati:
- fino al 31.12.2027 qualora i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
- a partire dal 01.01.2028 qualora i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.
Siti orfani
Nell’ottica di favorire il recupero dei terreni dei siti orfani, minimizzando l’impatto ambientale e favorendo l’economia circolare, si è semplificata la procedura dei siti orfani per consentire di perseguire gli obiettivi del PNRR nel rispetto delle scadenze prefissate (art. 6, L. 191/2024). In particolare, si prevede che il piano di caratterizzazione disciplinato all’articolo 242, comma 3, D.Lgs. 152/2006 è concordato con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini, il piano di caratterizzazione è concordato con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. I risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove necessaria, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’autorità competente. Inoltre, per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commissario SIN Crotone
Si prevede l’istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di Interesse Nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara (art. 7, L. 191/2024), in cui si disciplina la composizione, le modalità di reperimento del personale e la relativa retribuzione, nonché individuando la copertura finanziaria delle spese di funzionamento e del personale della medesima struttura.
Dissesto idrogeologico
Gli articoli 8 e 9 della L. 191/2024 intervengono per mitigare il dissesto idrogeologico (problematica sussistente nel nostro Paese) attraverso il compimento di attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati in materia di difesa del suolo e dissesto idrogeologico e il monitoraggio su questi interventi. In particolare, si prevede che tutti gli interventi a difesa del suolo debbano essere censiti tramite il ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo – piattaforma istituita nel 2005), sistematicamente aggiornato, condiviso tra tutte le amministrazioni in modo da favorire un coordinamento tra esse e ottimizzare la spesa nazionale a difesa del suolo.
Linee-guida per specifici settori
Si modifica la Legge n. 132/2016, la quale istituiva il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, prevedendo che il Ministro dell’Ambiente possa adottare linee-guida per specifici settori, di cui l’ISPRA dovrà tener conto nell’adozione delle norme tecniche (art. 10, L. 191/2024).
Piano Mattei nei Paesi africani
Viene introdotto l’art. 10-bis, orientato a rafforzare gli investimenti del c.d. Piano Mattei nei Paesi africani sempre garantendo la tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica, sostenendo lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra.
Conclusioni
Per concludere, ben si comprende come la Legge n. 191/2024, consapevole delle nuove sfide ambientali e delle priorità di sostenibilità che emergono oggigiorno, ha favorito un aggiornamento del D.Lgs. 152/2006, il quale, tuttavia, necessita di una continua collaborazione responsabile tra le imprese, gli enti, gli stakeholder e i cittadini, per cogliere appieno questa opportunità di creare e concretizzare un futuro sostenibile.