Il ministero della Transizione ecologica ha inviato alla Commissione europea lo schema di Regolamento sulla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti. Lo schema dovrà essere approvato dall’Unione Europea per la conclusione dell’iter entro il 15 giugno prossimo.
Si tratta di un documento fondamentale in vista del decreto definitivo, perché contiene un’anticipazione dei criteri per qualificare come End of waste i rifiuti inerti da attività di costruzione e di demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.
Nell’Allegato 1 sono indicati i criteri di conformità indispensabili perché questi rifiuti cessino di essere tali e vengano qualificati come “aggregato recuperato”, l’Allegato 2 elenca in via esclusiva gli scopi specifici per cui l’aggregato recuperato possa essere utilizzato.
I rifiuti ammissibili
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi identificati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.
I rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono esclusivamente da manufatti sottoposti preliminarmente a operazioni di decontaminazione/bonifica volte alla rimozione di materiali contenenti amianto, di apparecchiature contenenti/contaminate da PCB, di guaine bituminose, di materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi e di altri materiali contaminati o contenenti sostanze pericolose, ai sensi della decisione 2000/532/CE e della direttiva 2008/98/CE.
In via preferenziale, i rifiuti ammessi provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Conformità e detenzione dei campioni
Il rispetto dei criteri di cui all’Allegato 1 verrà attestato dal produttore dell’aggregato recuperato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R.n. 445/2000, che dovrà essere redatto per ogni singolo aggregato recuperato prodotto, utilizzando lo specifico modulo dell’Allegato 3 ed inviato all’Autorità competente e all’ARPA territorialmente competente con le modalità prescritte dall’art. 65 del d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui sopra, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
Sistema di gestione
I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti a esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e a controlli supplementari, qualora se ne ravveda la necessità.
A tal fine, il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.
Il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.
Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.