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Decreto Legge 24 giugno 2014 N. 91

Ecco riportate di seguito le disposizioni del decreto del 24 giugno 2014 N. 91 riguardanti bonifiche, rifiuti, Sistri, energie rinnovabili, efficientamento in edilizia.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA O DI MESSA IN SICUREZZA

L’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può presentare all’amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.

L’operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l’interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla Regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia.

Entro novanta giorni dalla convocazione, la Regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato.

Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’atto di assenso, il soggetto interessato comunica all’amministrazione titolare del procedimento, la data di avvio dell’esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario.

Ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso.

Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni.

In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine, il piano di caratterizzazione si intende approvato.

L’esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l’Arpav, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all’autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell’Arpav, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo.

I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell’operatore interessato.

Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l’Arpav notifica le difformità riscontrate all’operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

Resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure ordinarie.

Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

Le nuove procedure semplificate si applicano anche ai procedimenti in corso.

I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI

Viene introdotto il comma 8-quater all’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 che precisa che le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che, ferme le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell’Unione europea adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Ai fini della valutazione di impatto ambientale, viene definito “progetto” la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all’articolo 93, commi 3 e 4, del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.. 163″;

Viene precisato che dell’avvenuta trasmissione del progetto per la valutazione, va dato sintetico avviso sul sito web dell’autorità competente.

Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato.

Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle Regioni e delle Province ove il progetto è localizzato, L’intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell’autorità competente.

Infine, nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell’autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate dalla normativa statale e regionale all’epoca vigente, la procedura di verifica di assoggettabilità è svolta a norma dell’articolo 6, comma 7, lettera c), del D. Lgs. 152/2006, ferma restando la prosecuzione dell’attività fino all’adozione dell’atto definitivo da parte dell’autorità competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.