
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto che introduce la responsabilità estesa del produttore (EPR) nella filiera tessile. Questa iniziativa mira a rendere i produttori responsabili della gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato, promuovendo un modello più sostenibile e circolare.
Obiettivi del regime EPR nel settore tessile
Il sistema EPR proposto dal MASE ha l’obiettivo di:
- Promuovere l’eco-design, spingendo le imprese verso l’uso di materiali sostenibili e facilmente riciclabili;
- Ridurre la produzione di rifiuti tessili e incentivare il riutilizzo e il riciclo;
- Responsabilizzare i produttori, rendendoli protagonisti attivi della gestione post-consumo;
- Contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di circolarità, in linea con la Strategia nazionale per l’economia circolare e con il Regolamento UE sui rifiuti tessili.
Contenuti dello schema di decreto
Lo schema di decreto delinea l’architettura normativa del nuovo regime EPR, introducendo obblighi specifici per i produttori e identificando le modalità operative per l’attuazione del sistema.
In sintesi:
- Art. 1 – Istituisce l’EPR per prodotti tessili (abbigliamento, calzature, pelletteria, tessili casa/ospitalità). Obiettivi: riduzione impatti ambientali, promozione di prevenzione, riutilizzo, riciclo.
- Art. 2 – Include le definizioni di “prodotto tessile”, “produttore”, “filiera”, “riutilizzo”, “ecodesign” e altre.
- Art. 3 – Contiene gli obblighi per chi immette prodotti sul mercato.
- Art. 4 – Definisce che i produttori finanzino raccolta, trattamento, riuso, riciclo e creino sistemi (individuali/collettivi), aderiscano a CORIT, garantiscano copertura dei costi, trasparenza, educazione ambientale e uso materie seconde.
- Art. 5 – Contiene gli obiettivi EPR.
- Art. 6 – Definisce misure di ecodesign: promozione della sostenibilità lungo tutta la filiera, uso di fibre riciclate, durabilità, tracciabilità digitale.
- Art. 7 – Include misure a favore del riutilizzo/riparazione: promozione dei centri riuso, reti locali, sartorie sociali, informazione al consumatore, tracciabilità dell’usato.
- Art. 8 – Definisce il Registro nazionale dei produttori prevedendo l’iscrizione obbligatoria per operare sul mercato. La vigilanza affidata al Ministero.
- Art. 9 – I sistemi di gestione devono essere riconosciuti dal Ministero, presentare un piano industriale, garantire trasparenza, continuità e accesso per tutti i produttori.
- Art. 10 – Definisce il CORIT come organismo di coordinamento tra sistemi EPR, con compiti riguardanti il registro, con standard operativi, a coordinamento della filiera.
- Art. 11 – Definisce l’etichettatura digitale.
- Art. 12 – Riguarda la promozione di tecnologie per cernita e riciclo, con investimenti dedicati.
Partecipazione alla consultazione pubblica
La consultazione pubblica è aperta a tutti i soggetti pubblici e privati interessati, che possono inviare contributi e osservazioni sullo schema di decreto. Il termine per inviare le osservazioni è fissato al 5 maggio 2025.
Cosa succederà
Il Ministero dell’Ambiente punta a chiudere entro quest’anno il regolamento nazionale sulla responsabilità estesa del produttore nel settore tessile, in parallelo con l’adozione della nuova direttiva europea che obbligherà tutti gli Stati membri ad attivare regimi EPR.
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