Home Bonifiche Bonifica discariche e aree inquinate: quando si applica l’aliquota IVA del 10%

Bonifica discariche e aree inquinate: quando si applica l’aliquota IVA del 10%

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Chiarimenti in tema di IVA e attività di manutenzione e bonifica discariche. Li ha forniti l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 186 del 12 giugno 2020, specificando che l’aliquota IVA del 10% è applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di urbanizzazione, ma non, di regola, ai relativi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tali interventi prevedono l’applicazione dell’aliquota ridotta solo se rientrano in un più ampio “progetto di bonifica debitamente approvato”.

L’istanza della società di bonifica discariche

L’Agenzia ha risposto all’istanza di una società a totale partecipazione pubblica, che ha chiesto quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle prestazioni di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza di una discarica comunale, considerando anche che questi lavori, a seguito di gara, verranno subappaltati a ditte esterne.  Il core business della società, costituita per provvedere alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti domestici e di quelli assimilabili, è incentrato sui servizi di igiene urbana quali la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione delle piattaforme ecologiche, la pulizia stradale e tutti i servizi correlati, di smaltimento e recupero dei materiali.

Tra le sue attività rientrano: il monitoraggio territoriale e ambientale, la messa in sicurezza, la bonifica discariche, il recupero di siti e aree inquinate o contaminate, la gestione, il mantenimento in sicurezza e la sistemazione finale delle discariche, la ricerca e l’analisi ambientale e il controllo dell’inquinamento atmosferico, nonché tutte le attività a esse comunque connesse, in qualunque forma realizzate. In questo ambito, ha assunto la gestione dei servizi di supporto alla messa in sicurezza, in emergenza, della discarica di un Comune.

Il decreto IVA

Come spiegato dal quotidiano Ipsoa, in tema di impianti destinati alla bonifica di aree inquinate, il decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota del 10%, fra l’altro, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della L. n. 847 del 1964, così come successivamente integrate. La stessa aliquota ridotta è applicabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici. In tale ottica, l’aliquota IVA del 10% è finalizzata a incentivare l’intera attività di bonifica dei siti inquinati, così che tutti i lavori di recupero funzionali a questo fine e risultanti da un progetto di bonifica debitamente autorizzato dalle autorità pubbliche competenti sono da ritenersi qualificabili come opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’aliquota IVA del 10% è applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di urbanizzazione e non, di regola, anche ai relativi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Soprattutto l’Agenzia ha sottolineato come secondo il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, le attività sopra richiamate “possono considerarsi opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” a condizione che “le stesse risultino inserite all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in esame, la società ha esibito il decreto, con il quale la Regione stanzia i fondi per la messa in sicurezza del sito in commento, con allegato il progetto della Società per la manutenzione straordinaria di tale sito, preventivamente approvato dai Comuni interessati, peraltro suoi soci.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha ravvisato che occorre anche che i diversi interventi (i.e. opere, costruzioni e impianti) siano inseriti “all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità”, da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 252 del D.Lgs. 152/06. Tali condizioni non sembrano trovare riscontro nella fattispecie in esame.

Ne consegue che l’aliquota ridotta del 10% prevista per le “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica” potrà essere applicata solo se gli interventi di manutenzione straordinaria in commento rientrano in un più ampio “progetto di bonifica debitamente approvato”, finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Diversamente, ossia in mancanza del progetto di bonifica, questi interventi saranno soggetti all’aliquota IVA ordinaria.