La norma di riferimento, infatti, prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica per impianto eolico, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale previsto dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
L’ autorizzazione unica per impianto eolico è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
In tale ambito e in caso di controversie, quali sono le figure che si possono qualificare come “controinteressato”, al fine di poter intervenire nei relativi procedimenti? La giurisprudenza di merito riveste notevole interesse di riferimento.
Al titolare di un impianto eolico già esistente in area vicina, non può essere riconosciuta nella sede procedimentale la qualifica di “controinteressato” nei sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 non essendo sufficiente al riguardo l’elemento della “vicinanza” e perciò stesso non le si può attribuire una posizione qualificata tale da vederla legittimata a pretendere di essere avvisata circa l’attivazione di un procedimento di definizione di un nuova autorizzazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 aprile 2002, n. 1854).
L’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 prevede quali partecipanti al procedimento autorizzativo solo le Amministrazioni interessate e le Linee Guida nazionali, di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, non prevedono un diritto partecipativo al procedimento autorizzativo di eventuali controinteressati diversi dalle Amministrazioni.
D’altra parte è previsto che l’ autorizzazione unica per impianto eolico sia rilasciata salvi diritti dei terzi (esattamente come per i titoli edilizi) ma questo non vale certo a rendere i terzi soggetti qualificati a partecipare al procedimento di rilascio di detto provvedimento unico.