Partono dal 15 dicembre 2024 le prime iscrizioni al Rentri, il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, regolato dal decreto 59/2023, emanato dal Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (MISA). L’implementazione seguirà una tempistica graduale, con scadenze differenziate a seconda della tipologia e dimensione delle imprese, fino al 13 febbraio 2026, data ultima entro cui tutte le realtà interessate dovranno essere iscritte.
Le prime categorie chiamate all’iscrizione saranno le imprese più grandi, con oltre 50 dipendenti, che avranno tempo dal 15 dicembre 2024 fino al 13 febbraio 2025. Successivamente, dal 15 giugno 2025 fino al 14 agosto 2025, sarà il turno delle imprese di medie dimensioni, con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50. Infine, dal 15 dicembre 2025, le piccole imprese e i produttori di rifiuti pericolosi non legati ad organizzazioni di enti o imprese dovranno completare la procedura di iscrizione entro il 13 febbraio 2026.
Il numero di dipendenti rappresenta il criterio fondamentale per determinare la scadenza entro cui i produttori iniziali di rifiuti sono tenuti a iscriversi al Rentri. Come specificato dall’articolo 13 del decreto ministeriale, il conteggio dei dipendenti dovrà essere effettuato in base alla situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
I soggetti obbligati a iscriversi al Rentri comprendono una vasta gamma di operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti. Tra questi figurano gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, coloro che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, e i commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi. Anche i consorzi preposti al recupero e riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti dovranno adempiere a tale obbligo.
Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, l’obbligo di iscrizione coinvolge i trasportatori e gli intermediari, nonché i produttori di rifiuti non pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti, come stabilito dall’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006.
Tracciabilità dei rifiuti: l’evoluzione con il RENTRI
Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è il nuovo sistema digitale voluto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per monitorare la gestione dei rifiuti speciali. Questo strumento sostituirà i vecchi metodi di registrazione, rimanendo però coerente con gli obblighi esistenti per i soggetti già tenuti a mantenere i registri di carico e scarico.
Chi deve aderire al RENTRI?
Gli obblighi di iscrizione al RENTRI riguardano:
- Enti e imprese impegnati nel trattamento dei rifiuti.
- Produttori di rifiuti pericolosi.
- Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.
- Trasportatori e commercianti professionali di rifiuti pericolosi.
- Consorzi dedicati al recupero e riciclo di specifiche tipologie di rifiuti.
- Comuni e consorzi montani per la gestione dei rifiuti pericolosi.
Sono esenti:
- Piccole imprese (fino a 10 dipendenti) che producono solo rifiuti non pericolosi.
- Attività di scavo o edilizia che generano rifiuti non pericolosi indipendentemente dal numero di dipendenti.
- Imprese di servizi e commercio con rifiuti non pericolosi.
- Trasportatori di propri rifiuti non pericolosi.
Come iscriversi?
Dal 15 dicembre 2024 sarà possibile registrarsi sul portale ufficiale RENTri, utilizzando un’identità digitale (SPID, CIE o CNS). Per l’iscrizione, occorrerà pagare:
- 10 € di diritti di segreteria.
- Un contributo annuale variabile in base al numero di dipendenti e alla tipologia di rifiuti gestiti:
– 100 € il primo anno e 60 € successivamente per grandi produttori (>50 dipendenti).
– 50 € e 30 € per produttori medi (11-50 dipendenti).
– 15 € e 10 € per piccoli produttori (≤10 dipendenti).
Le tempistiche di iscrizione variano: i soggetti con più dipendenti devono registrarsi entro febbraio 2025, mentre i più piccoli avranno tempo fino a febbraio 2026.
Novità sui registri e i formulari
A partire dal 13 febbraio 2025, cambieranno le modalità di gestione dei registri di carico e scarico, con l’introduzione di modelli unificati e digitali. Restano invariati alcuni obblighi, come:
- Vidimazione digitale dei registri.
- Registrazione tempestiva dei movimenti (entro 30 giorni).
- Conservazione dei registri per almeno 3 anni.
Chi non è obbligato al RENTRI potrà continuare a utilizzare registri cartacei vidimati presso le Camere di Commercio, ma dovrà adottare i nuovi modelli.
Dal 2026, gli iscritti al RENTRI utilizzeranno esclusivamente modelli digitali, inviando mensilmente i dati relativi ai rifiuti pericolosi.
FIR – Formulari Identificativi dei Rifiuti
Il formulario FIR continuerà a prevedere firme del produttore, trasportatore e destinatario, ma dal 2025 sarà obbligatoriamente in formato digitale per chi aderisce al RENTRI. Anche in questo caso, i soggetti obbligati dovranno trasmettere i dati dei rifiuti pericolosi al sistema centrale.