Prendono avvio i bandi regionali del progetto Hydrogen Valleys, proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) e sovvenzionato dai fondi del PNRR. L’obiettivo è quello di sostenere la produzione e l’uso a livello locale di idrogeno verde nell’industria partendo da fonti rinnovabili della zona e ri-adibendo le aree industriali dismesse. Questi investimenti porterebbero alla nascita di veri e propri distretti dell’idrogeno (hydrogen valleys), con particolare attenzione al Sud.
Il progetto, per il quale è stato firmato il decreto direttoriale lo scorso dicembre, prende avvio a distanza di un anno lungo tutta la Penisola. Ad oggi sono 14 le Regioni italiane attive sui bandi per la produzione di idrogeno verde: Valle d’Aosta, Piemonte, Puglia, Sicilia, Lazio, Umbria, Campania, Lombardia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Trentino Alto Adige, Toscana e Molise.
Gli avvisi hanno scadenze diverse a seconda delle Regioni (ai link sopra ogni dettaglio), ma la struttura è comune.
Finalità
L’Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR.
Requisiti dei Soggetti Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’Avviso in oggetto, le imprese di tutte le dimensioni che intendono realizzare gli interventi oggetto del bando e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- c) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- e) non sono soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, secondo quanto previsto dal punto 47 del Temporary Framework Russia-Ucraina;
- f) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato in appendice.
Le imprese di cui sopra possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso.
Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi
I componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile devono essere realizzati presso siti localizzati nel territorio della Regione in possesso dei requisiti previsti e di seguito riportati:
- a) essere collocati su area industriale dismessa;
- b) essere caratterizzati dalla disponibilità degli estremi catastali, mappe e foto aerea;
- c) essere nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1 del bando tipo;
- d) essere siti su cui sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell’idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti di soddisfare potenzialmente anche in quota parte quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera e) del bando tipo;
- e) essere siti non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area;
- f) essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:
- i. connessione alla rete elettrica;
- ii. risorse d’acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- iii. connessione alla rete gas;
- iv. accesso alla rete stradale;
- g) sito contiguo o prossimo, ovvero distante non più di 50 chilometri, ad un’area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda potenziale di idrogeno, anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall’impianto. La distanza di cui al primo periodo è calcolata considerando il perimetro del sito presso cui è installato l’elettrolizzatore e il perimetro del sito della prima utenza potenziale individuata.
Inteventi ammissibili
Gli interventi ammissibili, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 dell’Avviso devono prevedere entrambe le seguenti componenti:
- a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell’idrogeno;
- b) uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a), comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica.
Ai fini dell’ammissibilità, gli interventi di cui sopra devono rispettare quanto previsto dal comma 2 dell’Avviso al quale si rimanda integralmente.
Requisiti di ammissibilità degli interventi
Ai fini dell’ammissibilità, gli interventi di cui sopra devono rispettare quanto previsto dal comma 2 dell’Avviso e di seguito riportati:
- a) essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1 del bando tipo e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione
- c) essere ultimati, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera a), entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni
- d) il Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH),
- e) fermo restando l’ammissibilità alle agevolazioni della totalità degli impianti addizionali asserviti realizzati nell’ambito dell’Avviso, prevedere l’installazione nell’area dove è ubicato l’elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest’ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell’elettrolizzatore stesso. Qualora l’area di cui al primo periodo sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni dell’Avviso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1;
- f) prevedere l’installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore;
- g) prevedere l’installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all’intero impianto, ovvero all’elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari;
- h) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno devono prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 5 del bando tipo;
- i) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono:
i. essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti;
ii. prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi; - j) il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- k) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea;
- l) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora antecedente la data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14 del bando tipo;
- m) non è ammessa l’immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell’energia prodotta da impianti addizionali asserviti.
Costi ammissibili
I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui all’articolo 5 dell’Avviso, relativi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:
- a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- c) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- d) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.