Home Bonifiche Bonifica siti orfani, approvato in anticipo il Piano d’azione

Bonifica siti orfani, approvato in anticipo il Piano d’azione

l Ministero della Transizione Ecologica ha raggiunto in anticipo il traguardo di dicembre sulla misura del PNRR “Bonifica del suolo dei siti orfani”. Con la firma del decreto da parte del Ministro Cingolani è stato adottato il Piano d’azione per riqualificare i terreni inquinati delle aree industriali abbandonate.
 
“L’investimento da 500 milioni di euro punta a ridurre i rischi per la salute, preservare l’ambiente e promuovere l’economia circolare. La riqualificazione dei terreni, infatti, consente di riutilizzarli e di inserirli di nuovo nel mercato immobiliare, evitando il consumo di suolo vergine e riducendo l’impatto sull’ambiente e sulla biodiversità” spiega una nota del Mite.
 
Il Piano d’azione ripartisce i finanziamenti tra le Regioni e le Province autonome e assegna il 50% dell’ammontare complessivo al Mezzogiorno, allo scopo di ridurre il divario tra il Nord e il Sud del Paese. Il Piano prevede inoltre l’individuazione di siti orfani in tutte le Regioni e Province autonome e la definizione degli interventi specifici da effettuare per procedere alla bonifica.  
 
Il target finale dell’investimento è fissato al primo trimestre del 2026: entro la fine di marzo dovrà infatti essere riqualificato il 70% della somma di tutte le superfici di suolo individuate. Per assicurare un intervento omogeneo sul territorio nazionale ed evitare sperequazioni regionali, il medesimo obiettivo è previsto singolarmente per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Il Piano d’azione

I Piano d’azione segna il conseguimento della milestone denominata M2C4-24 “Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani” ed è funzionale al conseguimento del target di “Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano” (target EU M2C4-25, in scadenza al T1 2026). Tale milestone prevede che il Piano d’azione riduca l’occupazione del terreno e migliori il risanamento urbano, includendo come minimo:

a) l’individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome;

b) gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

Assegnazione delle risorse

Le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, oggetto del presente Piano d’azione, sono destinate alla riqualificazione dei siti orfani individuati all’allegato 2 al decreto.

Le risorse assegnate al Ministero della transizione ecologica per la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, sono pari a 500.000.000,00 euro e sono ripartite tra i soggetti attuatori secondo la tabella di cui all’allegato 1 al decreto.

Accordi per l’attuazione degli interventi

Con uno o più accordi sottoscritti tra il Ministero della transizione ecologica, i soggetti attuatori e gli eventuali soggetti attuatori esterni, sono disciplinate le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi degli interventi da realizzare, rispetto all’elenco dei siti orfani.

Requisiti del soggetto attuatore

soggetti attuatori, anche esterni, devono possedere e garantire di mantenere, mediante autodichiarazione da produrre prima della sottoscrizione degli accordi, i seguenti requisiti:

a) il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni progetto proposto;

b) il possesso di competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto e conseguire target e milestone previsti dalla Misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;

c) il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;

d) non essere stati individuati quali responsabili dell’inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;

e) l’assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.